Afferma l’Amici che, secondo la volontà di Dio, a Roma “fosse promosso con maggior alacrità e splendore il culto e la devozione verso S. Maria Maddalena, disponendo a tal fine che l’umile Chiesa a Lei consacrata venisse affidata ad un Ordine religioso il quale, non solamente dovesse riaccendere nel cuore dei fedeli l’amore e la devozione verso la detta Santa, ma di più si assumesse coll’andare del tempo, il lodevole incarico di trasformare quella Chiesa stessa in un Tempio sontuoso come meritava la celeberrima Santa nella Città eterna”. Dispose inoltre che “le sorti gloriose del suo Servo, convertito e penitente, fossero un giorno condivise e legate inseparabilmente con quelle della grande convertita e penitente del Vangelo, essendo l’una e l’altro amantissimi di quella Croce da essi prescelta qual proprio distintivo emblema, destinati entrambi in un medesimo Tempio, a riscuotere dai fedeli tutti un culto perenne di onore, di venerazione, di gloria”.
Narra infatti lo stesso biografo Ciccatelli che S. Camillo, dopo aver pensato a molte Chiese di Roma, entrando nella Vigilia della Festa di S. Maria Maddalena nella Chiesa omonima, la trovò conveniente ai bisogni del suo Istituto e, raccomandatosi al Signore nonché alla Santa stessa, propose di farne richiesta per ottenerla.
Tutto gli riuscì, raggiungendo l’intento coll’aiuto di persone autorevoli, fra le quali, in modo speciale, va ricordata la Matrona Romana, Principessa Felice Colonna.
Si conclusero poi le necessarie trattative al riguardo e così il giorno 22 dicembre 1582, venne firmata la stipulazione del relativo contratto.
Appena ottenuta la detta Chiesa di S. Maria Maddalena, Camillo si affrettò a prenderne regolare possesso, cominciando ad officiarla nel miglior modo a lui consentito in quei primi tempi, dopo di aver stabilita la sua Comunità, composta allora, secondo il Ciccatelli, “di non più che 12 religiosi, in talune casette presso la Chiesa medesima”.
In quel frattempo però, stante l’importanza degl’impegni assunti sia dall’Arciconfraternita del Gonfalone sia dalla nostra Congregazione, trattandosi di materia ecclesiastica, le due parti contraenti, a maggior cautela e garanzia del proprio Contratto, decisero di sottoporlo alla sanzione e conferma della Sede Apostolica. E questo avvenne con il Pontefice Sisto V che, mediante Bolla speciale del 20 marzo 1587 (conservato nell’Archivio Generale: AGMI, 2313) si compiaceva di accordare piena conferma e ratifica del Contratto medesimo.
Nella sua relazione l’Amici riporta alcune clausole:
«La Ven. Arciconfraternita del Gonfalone concede al P. Camillo de Lellis e sua Congregazione l’uso della Chiesa di S. Maria Maddalena, sita presso la Piazza della Rotonda, colle sue tre campane, cioè due grandi poste sopra il tetto ed una piccola presso l’Altare Maggiore di detta Chiesa, ad esclusione di altri beni stabili nonché diritti di qualsiasi genere che ad essa possano appartenere o competere.
«D’altra parte però il prelodato P. Camillo e sua Congregazione pro tempore in corrispettivo e riconoscimento per siffatta concessione sarà tenuto e obbligato:
- di celebrare o di far celebrare in detta Chiesa una Messa in tutte le Domeniche e feste di precetto durante l’anno;
- di provvedere a tutte sue spese alla manutenzione di essa Chiesa nelle cose necessarie al divin Culto: lumi, olio, cera, parati, ornamenti e simili, nonché di tenere gli altari forniti dei relativi oggetti necessari;
- di restaurare, risarcire e conservare detta Chiesa colle sue campane, nonché il selciato davanti alla medesima, pagando altresì qualunque tassa e contributo al riguardo, senza che in nessun caso si possa addebitarne la Confraternita stessa la quale anzi intende che la Chiesa della Maddalena con tutti i restauri, miglioramenti e fabbriche che si potessero eseguire, eziandio in modo eccessivo e non necessario, dal detto P. Camillo e Suoi, dovrà restituirsi gratuitamente alla Ven. Arciconfraternita quante volte ne partissero o la loro Congregazione si trovasse disciolta;
- di parare la Chiesa nel modo consueto nella festa della Santa Titolare ed in tale occasione, dovendo intervenire alle sacre funzioni, gli ufficiali ed altri membri dell’Arciconfraternita questi avranno diritto ad un’accoglienza onorifica prendendo posto distinto e riservato presso l’altare Maggiore;
- di tenere esposti sopra la porta esterna gli stemmi del Papa regnante, del Cardinale Protettore nonché quello dell’Arciconfraternita. Di più per tutelare il diritto e dominio proprio sulla Chiesa stessa, viene ingiunto ai Custodi di fare apporre sulla facciata una lapide con relativo stemma ed iscrizione che ne richiamino l’assoluto dominio e possesso da parte di essa Arciconfraternita;
- finalmente di fare ogni anno, alla Ven. Arciconfraternita, nella Festa di S. M. Maddalena l’offerta di un Cero da 5 libbre, come pure ogni cinque anni quella di un Calice e patena d’argento del valore di dieci scudi, quale omaggio di tributo e riconoscenza verso la medesima ».
Fonte: Amici M., Memorie storiche intorno a S. Camillo de Lellis nell’occasione del 3. centenario della morte del santo, 1614-1914, Tip. Pontificia dell’Istituto Pio IX, Roma 1913, pp. 99-104.
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